Una situazione che in un modo o nell’altro può capitare a chiunque e che spesso non si sa come affrontare al meglio.
Uno degli obblighi di ogni automobilista italiano, per quel che riguarda, in qualche modo la gestione annuale delle proprie spese per quel che riguarda l’utilizzo della stessa automobile è il pagamento del bollo auto. In alcuni casi, qualcosa che realisticamente può accadere a chiunque, per distrazione o per altro ci si può dimenticare di pagare l’importo dovuto entro la scadenza e quindi arrivare ad accumulare un vero e proprio debito nei confronti dello Stato.
La tassa in questione è di fatto obbligatoria per tutti i proprietari di vetture iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Il destinatario dello stesso importo relativo al bollo auto non è sempre però lo Stato. In alcuni casi, come per quel che riguarda Friuli Venezia Giulia e Sardegna, i soldi vengono riscossi dall’Agenzia delle Entrate, per l’appunto. In altri, la maggioranza dei casi dalle Regioni, e in un solo caso, Trento e Bolzano, dalle province autonome. Nel caso specifico del versamento annuale non effettuato, passati i tre anni dal mancato pagamento, secondo la legge italiana, l’importa risulta non più dovuto, e di fatto prescritto.
Bollo auto, mancato pagamento: in che modo può essere interrotta la prescrizione
Cosi come anticipato, insomma, passati tre anni dal mancato pagamento la stessa operazione inizialmente richiesta va in prescrizione. Questo, però, non succede sempre. Esistono, infatti, alcuni casi in cui di fatto possono essere interrotti i termini stessi della prescrizione. Uno di questi è rappresentato dall’atto che di fatto comunica al contribuente un accertamento da parte della Regione o in ogni caso dell’ente creditore.
Per evitare, di fronte a un mancato pagamento, accertamenti o more, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operose, che entro quattordici giorni dalla scadenza del pagamento del bollo consente di saldare l’importo dovuto aggiungendo una sanzione pari allo 0,1% dello stesso importo. Maggiorazione, poi, dell’1,50% dell’importo invece da quindici a trenta giorni successivi, 1,67% tra trenta e novanta giorni, 3,75% dopo tre mesi ed entro un anno. Agli stessi importi, inoltre, si aggiunge un 0,2% di interessi per ogni ulteriore giorno di ritardo.