Purtroppo può capitare a chiunque che in periodi di particolare difficoltà si scelga di dare priorità ad alcune spese e si lasci in sospeso qualche pagamento con l’INPS e si sia in difficoltà poi a recuperare gli importi dovuti.
L’INPS in genere non lascia molto spazio ai contribuenti inadempienti e già poco dopo il mancato versamento in genere inizia inviare solleciti e avvisi bonari per avvisare il cittadino di rientrare quanto prima del dovuto. Di solito questo avviso non innesca nulla di grave, semplicemente invita il contribuente a regolarizzare la propria posizione contributiva al più presto per non incorrere in dispendiose e fastidiosissime pratiche.
Una boccata di sollievo viene però offerta dalla possibilità non dover pagare tutto in un’unica soluzione, ma di fare richiesta per il pagamento a rate gli eventuali importi dovuti e non ancora saldati. È possibile cioè richiedere la rateizzazione dei debiti Inps direttamente o tramite un intermediario abilitato come il Caf, il Patronato o il proprio commercialista utilizzando la procedura online disponibile sul sito ufficiale dell’ente.
Questo però è possibile solamente se siamo nelle prime fasi della pratica. Se invece il debito ha una certa età, o peggio è già stato trasmesso all’Agenzia Entrate Riscossione, la domanda di rateizzazione deve essere presentata all’Agenzia Entrate Riscossione e non più direttamente all’Inps.
Come funziona la richiesta di rateizzazione dei mancati versamenti all’INPS
Per quanto riguarda le procedura di richiesta di rateizzazione dei debiti INPS, di recente sono state introdotte alcune modifiche che può essere utile conoscere. Dal 2023 è stata infatti istituita una “tregua fiscale” che consente diversi modi per agevolare la definizione delle cartelle esattoriali. In questo ambito l’Inps ha imposto regole più restrittive per le rateazioni in corso e per quelle che devono essere richieste all’Istituto.
Nello specifico, la dilazione dei pagamenti è già prevista per coloro che presentano anche solo due rate non pagate. Pure nel caso non siano consecutive. Al contrario, l’Agenzia Entrate Riscossione può imporre fino a cinque mensilità, o talvolta otto, di mancato versamento senza abbandonare il piano di rateazione. Le rate AER, tuttavia, sono mensili, mentre le rate Inps sono generalmente trimestrali.
Inoltre, l’Inps applica il principio di unicità della rateazione. Ciò significa che la richiesta deve includere tutti i debiti contributivi accumulati, comprese le ritenute omesse e le multe. In caso contrario, la domanda che non comprenda ogni debito viene inevitabilmente respinta. Quando invece ci si rivolge all’Agenzia Entrate Riscossione, è possibile rateizzare solo alcune cartelle o anche alcuni debiti specifici iscritti in esse.
Come presentare la domanda di rateizzazione all’INPS e all’Agenzia Entrate Riscossione (AER)
Per procedere con la richiesta di rateizzazione, nella sezione del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, va selezionata la voce “Domande telematizzate” se vuoi inviare la domanda di rateazione dei debiti contributivi all’Inps tramite e-mail. Clicca sull’opzione “Dilazione” quando apri il menu a discesa.
A questo punto, il portale fornirà un form da compilare in cui devono essere inseriti tutti i dati necessari, in particolare:
- I dati anagrafici, inclusi il numero di partita Iva e il codice fiscale; un indirizzo pec, e-mail per ricevere l’esito della domanda
- La presa visione le condizioni e l’informativa sulla privacy;
- L’elenco dei debiti che dovrebbero essere inseriti nella richiesta, inclusi gli estremi identificativi per ciascuno di essi (anno, tipo di contributo, importo, scadenza);
- Il motivo per il mancato versamento dei contributi
Saràoi necessario barrare le caselle appropriate del modulo online:
- Riconoscere chiaramente e incondizionatamente il debito contributivo denunciato
- Rinunciare a qualsiasi eccezione che possa influenzare l’esistenza e l’utilizzabilità del credito dell’Inps e a qualsiasi processo civile di opposizione
- Impegnarsi a versare la prima rata entro la data indicata nel piano di ammortamento. Tuttavia, se la scadenza è successiva a 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, l’importo dovuto sarà pari al numero di rate già scadute per le mensilità trascorse
- Impegnarsi a versare ogni mese rate uguali e consecutive a 30 giorni dalla data di pagamento della prima rata
- Impegnarsi a versare i contributi mensili o regolari a decorrere dalla data di presentazione della domanda.